1. In tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dando preavviso nel termine stabilito contrattualmente, o secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
2. Salvo che la legge o il contratto non dispongano altrimenti, il preavviso non è dovuto se il recesso è obiettivamente giustificato.
1. Ai lavoratori e alle lavoratrici è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali e professionali, di aderirvi e di svolgere attività di tutela e di promozione degli interessi professionali collettivi.