Art. 14.
(Diritto al preavviso nei contratti
a tempo indeterminato).

      1. In tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dando preavviso nel termine stabilito contrattualmente, o secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
      2. Salvo che la legge o il contratto non dispongano altrimenti, il preavviso non è dovuto se il recesso è obiettivamente giustificato.

 

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Art. 15.
(Diritto all'associazionismo professionale).

      1. Ai lavoratori e alle lavoratrici è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali e professionali, di aderirvi e di svolgere attività di tutela e di promozione degli interessi professionali collettivi.